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Visto il protrarsi dell’attacco hacker che rende inutilizzabile la piattaforma informatica in uso presso l’Ente, per le emergenze è stato istituito un albo pretorio temporaneo, consultabile nella pagina iniziale in alto a destra.

ORARIO CIMITERO         ORARIO ISOLA ECOLOGICA

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le ''Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato'', il cosiddetto whistleblowing.

Il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare ''prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione''.

Il Comune di Ruviano ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso la pagina web https://comunediruviano.whistleblowing.it/
Il collegamento alla pagina web è sempre disponibile in Amministrazione trasparente nella sezione Altri contenuti\ Prevenzione della Corruzione.

 

a Giunta Regionale della Campnnia, con delibera n. 211 del 05 maggio 2020, ha approvato il PIANO DI DETTAGLIO DELLE MISURE DEL “PIANO PER L’EMERGENZA SOCIOECONOMICA COVID 19 DELLA REGIONE CAMPANIA” CONCERNENTI IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, CON INTERVENTI SPECIFICI A SOSTEGNO DEL COMPARTO BUFALINO E DEL COMPARTO FLOROVIVAISTICO, E DELLA PESCA E ACQUACOLTURA.
I singoli interventi trovano attuazione con avvisi pubblici, emanati nel mese di maggio dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che sono pubblicizzati nella sezione dedicata al Piano del portale istituzionale e sui profili social della Regione. Per quanto concerne, invece, l’intervento relativo all’adozione dei piani di biosicurezza nel comparto bufalino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno provvederà ad emanare un bando nel mese di giugno.

SCARICA:

  • la delibera
  • il piano
  • il comunicato

 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. (20G00051)

Estratto

Art. 1

 
        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica.
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata.
  7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento
dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli
altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020.
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro.
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia.
  13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,
nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati,  sono  svolte  con  modalita'  definite  con   provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16.
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali
modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

                               Art. 2
 
                        Sanzioni e controlli
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da
autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del
comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di  chiusura  provvisoria
e'    scomputato    dalla    corrispondente    sanzione    accessoria
definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella
misura massima.
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo  260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio
2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti
dall'articolo 1.

SCARICA IL D.L.


Si segnala il documento condiviso all’unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, concernente “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dal prossimo 18 maggio, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel testo trasmesso al Governo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. n. 3882/COV19 del 15 Maggio (indicazioni reperite dal sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), contenente le seguenti schede tecniche:
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
• STRUTTURE RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle racc

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.