stemma
 

Seguici su facebook

Visto il protrarsi dell’attacco hacker che rende inutilizzabile la piattaforma informatica in uso presso l’Ente, per le emergenze è stato istituito un albo pretorio temporaneo, consultabile nella pagina iniziale in alto a destra.

ORARIO CIMITERO         ORARIO ISOLA ECOLOGICA

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le ''Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato'', il cosiddetto whistleblowing.

Il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare ''prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione''.

Il Comune di Ruviano ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso la pagina web https://comunediruviano.whistleblowing.it/
Il collegamento alla pagina web è sempre disponibile in Amministrazione trasparente nella sezione Altri contenuti\ Prevenzione della Corruzione.

 

Chiarimento n.23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020- Attività conservative e manutentive eprotocolli di sicurezza - Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari eproduttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all'aperto

Estratto:
Con riferimento all’ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti:
- In ordine al punto 1, lett. a) del dispositivo, relativo alle attivita' conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè sospese, si chiarisce che le attività conservative e manutentive sono riferite sia ai locali ed aree che alle materie prime e prodotti e che rientrano in tali attività tutte quelle propedeutiche all’esercizio delle attività di impresa e che siano ad oggi consentite dalle disposizioni statali vigenti, espletate con mezzi manuali o meccanici. A titolo esemplificativo, rientrano tra le operazioni consentite il livellamento della sabbia (per le attività balneari) e le attività di manutenzione dei natanti ed imbarcazioni da diporto e degli ormeggi;
- in risposta ai quesiti pervenuti in merito agli allegati tecnici alla Ordinanza in oggetto, si rinvia al documento tecnico predisposto dall’Unità di Crisi, allegato al presente atto di chiarimento per formarne parte integrante e sostanziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale al seguente link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

 

ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto. 
 

Ecco in sintesi la parte ordinativa:

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;

b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

2. È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.

3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00;

3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.

3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

4. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020.

5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

6. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00.

Scarica l’ordinanza:

Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

AGGIORNAMENTO
Sul

Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 92 del 28/04/2020


sono state pubblicate le seguenti

RETTIFICHE
  
 
CHIARIMENTO N.21 all'ORDINANZA del Presidente della Giunta regionale della Campania N.39 del 25 aprile 2020-attività motoria - Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive - Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza - Parziale modifica delle Ordinanze n. 32 del 12 aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020 - Attività motoria all'aperto. Versione pdf dell'atto
  
 
CHIARIMENTO n.22 del Presidente della Giunta regionale della Campania all'ORDINANZA n. 39 del 25 aprile 2020 - Attività di ristorazione - Operazioni ed interventi propedeutici all'apertura di attività ricettive , balneari e produttive - Attività edilizia. - Approvazione protocollo di sicurezza - Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020 - Attività motoria all'aperto. Versione pdf dell'atto
  
 
Chiarimento n.23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020- Attività conservative e manutentive eprotocolli di sicurezza - Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari eproduttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all'aperto Versione pdf dell'atto